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In caso di mancato o parziale pagamento del servizio, TTEP Energia Italia, a partire dal decimo giorno solare successivo alla data di scadenza indicata in fattura, trasmetterà formale avviso di costituzione in mora, con diffida ad adempiere tramite posta elettronica certificata, indicando un termine per il saldo. La diffida ad adempiere conterrà inoltre le modalità con cui il cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento e le informazioni sui diritti del cliente in accordo con la vigente regolazione.
Decorsi 3 giorni dalla scadenza del termine di pagamento indicato in diffida, in costanza di mora, TTEP Energia Italia presenterà all’impresa di distribuzione competente una richiesta di sospensione della fornitura per morosità con effetto in accordo con i seguenti termini:
In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, ai sensi dell’art. 3 del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica), il cliente avrà diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a:
L’indennizzo verrà corrisposto al cliente in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell’importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), oppure, qualora l’importo della prima fattura addebitata sia inferiore all’indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive. In ogni caso l’indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.